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Posticipo del pensionamento: aggiornamenti sull’incentivo

17 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).

La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.

In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.

La misura

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L’incentivo cessa quando il lavoratore:

– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.

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CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi

17 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi

Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.

LivelliMinimi dal 1° aprile 2025
VII2.302,17
VI2.063,45
V1.719,54
IV1.604,90
III1.490,27
II1.341,24
I1.146,36

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CCNL Farmacie Private: mobilitazione per il rinnovo

17 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati reputano gli aumenti salariali proposti da Federfarma insufficienti

Con una nota stampa del 12 giugno 2025, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno annunciato l’avvio della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Farmacie Private, a seguito del coordinamento sindacale unitario tenutosi lo scorso 19 maggio.

 

La rottura si è avuta, secondo quanto sostengono i sindacati, per via della posizione assunta da Federfarma che ha ribadito un aumento salariale di 120,00 euro complessivi per i prossimi 3 anni di vigenza contrattuale. La suddetta proposta non è stata ben accolta dalle OO.SS. che hanno sottolineato, invece, l’esigenza di adeguare gli stipendi alla crescente inflazione e alla perdita del potere d’acquisto.

 

Inoltre, le Sigle hanno attivato, il 4 giugno scorso, la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa, avviando, di fatto, una mobilitazione più ampia che consiste in una serie di assemblee territoriali, presidi in tutta la Penisola, una grande assemblea di categoria, un pacchetto ore di sciopero e una campagna di comunicazione unitaria e coordinata per informare e sensibilizzare i dipendenti. 

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CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

17 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 

Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 

LivelliMinimi
dal 1° giugno 2025
2a1.574,39
3a1.734,59
4a1.804,87
5a1.928,22
5a Super2.058,07
6a2.212,40
7a2.405,58

 

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CCNL Rai: nuovo incontro con i sindacati

16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Oggetto dell’incontro sono stati Piano Industriale, Rai Way e Modelli Produttivi

In data 6 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, e Libersind-Confsal e Rai su Piano Industriale e Immobiliare, Rai Way, Modelli Produttivi e Organico.

Per quanto concerne il Piano industriale l’incontro ha visto la conferma da parte di Rai di tutti i pilastri del Piano Industriale, inclusi il Piano Immobiliare e gli obiettivi industriali ed editoriali. L’Azienda ha ribadito il rispetto del cronoprogramma e la centralità dell’adeguamento degli immobili per la trasformazione di Rai.

Per quanto riguarda Rai Way, l’Azienda ha confermato la sua importanza strategica per il Gruppo, ma ha anche dichiarato di voler dare seguito alla possibilità di alienare il pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Rai o di favorire una fusione. Le OO.SS., pur ribadendo le proprie posizioni, hanno espresso forti dubbi sull’effettiva fattibilità di tale operazione, considerandola un asset strategico per Rai e per il Paese e invitando alla massima prudenza.

Altro tema trattato nell’incontro ha riguardato i Modelli Produttivi e l’Organico. Rai ha richiamato le Linee Guida, ma senza fornire dettagli specifici o una scadenza temporale per l’avvio della discussione concreta con le OO.SS., indicando che il confronto potrà iniziare solo dopo la conclusione dei “tavoli di lavoro” interni. Tale impostazione ha generato profonda insoddisfazione e forte protesta da parte dei sindacati, che hanno definito il metodo di confronto “unilaterale e arrogante”. 

Le OO.SS. hanno sollecitato un rapido completamento dei “tavoli di lavoro” e l’inizio di un confronto serrato sui modelli produttivi e organizzativi, ritenendoli essenziali per la difesa dei perimetri occupazionali. 

È stata inoltre richiesta la riapertura di un confronto sulla stabilizzazione dei Giornalisti nelle Reti e sulle ricadute per la figura dell’Autore, nonché sul cosiddetto “Polo Regia“.

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CCNL Oreficeria Industria: resoconto sul secondo incontro per il rinnovo

16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

C’è l’apertura di Federorafi a valutare positivamente alcuni punti della piattaforma sindacale dello scorso aprile

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 10 giugno 2025, che si è tenuto il secondo incontro per il rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, scaduto lo scorso dicembre 2024. Nel corso dell’incontro si sono ottenute le prime risposte sulla piattaforma, presentata dalle Sigle lo scorso aprile, circa le richieste normative ed economiche, tra cui gli aumenti retributivi. Sulla parte retributiva, infatti, Federorafi si è detta disponibile a regolare la trasferta e la reperibilità che, ad oggi, non figura nel contratto. Sugli aumenti, la Parte datoriale ha dichiarato la propria disponibilità a replicare la struttura messa in atto lo scorso anno.

 

La Parte datoriale si è resa disponibile ad aggiornare la parte relativa all’inquadramento professionale, inserendo nuovi profili professionali. Inoltre, si è parlato anche della formazione professionale, a partire dalle 24 ore previste dal CCNL. Su questo punto, Federorafi è disponibile ad aderire a MetApprendo.

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla prevenzione e alla sicurezza sono necessari alcuni approfondimenti al fine di valutare la richiesta di inserimento dei break formativi in caso di infortuni, insieme ad un aumento delle ore di permesso sindacale per gli Rls.

 

Le OO.SS. hanno ribadito la necessità di stabilizzare i lavoratori senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Mentre, per quanto riguarda la richiesta della riduzione dell’orario di lavoro è necessario, per le Sigle, che i lavoratori possano godere delle ferie, dei permessi di riduzione previsti, escludendo la loro monetizzazione.

 

Il prossimo incontro è fissato per il prossimo 8 luglio. 

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I nuovi requisiti per l’Indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo

16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite informazioni sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 in materia di IDIS (INPS, circolare 13 giugno 2025, n. 101).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, Legge n. 207/2024) all’istituto dell‘Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

In particolare, il comma 611 della Legge n. 207/2024 è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.

Pertanto, dall’inizio dell’anno in corso, i nuovi requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
– essere residenti in Italia da almeno un anno;
– essere in possesso di un reddito ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
– avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di Indennità di discontinuità, di Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di Indennità NASpI nel medesimo anno;
– avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
– non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’Indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2015;
– non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

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CCNL Pulizia: siglato il rinnovo del contratto

16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Anip-Confindustria non firma il contratto e abbandona il tavolo negoziale

Nei giorni scorsi, al termine di un lungo e complesso negoziato, è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi tra i sindacati di categoria, applicabile ai circa 600mila lavoratori del comparto. Anip Confindustria è stata l’unica associazione datoriale ad abbandonare il tavolo negoziale e a non firmare il contratto. 

Dal punto di vista retributivo le Parti Sociali hanno stabilito un aumento salariale di 215,00 euro in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028. L’incremento economico sviluppa, per una lavoratrice o lavoratore al secondo livello, una massa salariale pari a 5.705,00 euro, entro la data di vigenza del contratto. Confermata, inoltre, la clausola di adeguamento salariale per il periodo 2025-2028 e l’erogazione dell’importo complessivo, con il pieno recupero dell’inflazione per il periodo 2021-2024.

In materia di orario di lavoro è stato definito l’aumento dell’orario minimo per i part-time a 15 ore settimanali, il consolidamento automatico delle ore supplementari e l’inserimento della clausola di deterrenza per le aziende inottemperanti, con l’incremento del 30% dell’orario individuale settimanale. È stata inoltre definita l’integrazione al 100%, per ulteriori 90 giorni di congedo, dell’indennità per le donne vittime di violenza, la costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento e la razionalizzazione della sfera di applicazione e l’obbligo di comunicazione preventiva da parte delle aziende per il periodo di comporto malattia.

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CCNL Funzioni Locali: stop alla trattativa, nessuna intesa sulle risorse

13 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l’enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d’acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

– l’istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell’indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l’obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

– l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

– lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell’ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi “virtuali” e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.

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Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

13 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

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