• Home
  • Lo Studio
    • Chi siamo
    • Mission
    • I professionisti
  • Attività dello studio
    • Consulenza del lavoro
    • Consulenza in ambito sindacale
    • Attività contrattualistica
    • Welfare aziendale
    • Consulenza fiscale e tributaria
    • Altri servizi
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • Circolari dello Studio
  • Scadenzario
  • Contatti
  • Privacy
  • Area Privata
  • Italiano
  • English

Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Datori di lavoro e lavoratori domestici: estratto contributivo on line

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio on line che permette la consultazione dell’estratto contributivo ai lavoratori e ai datori di lavoro domestici (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1773).

Nell’ambito del lavoro domestico, i datori di lavoro e i lavoratori possono ora effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata visualizzando l’estratto contributivo attraverso un nuovo servizio on line che offre informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

 

L’INPS rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo “Estratto Conto”, raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID, ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”: infatti, il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente.

 

Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati.

 

È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. 

 

Se l’accesso è effettuato dal un lavoratore, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, egli potrà, ad esempio, verificare le settimane coperte da contribuzione.

 

La visualizzare dei dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché il controllo della propria posizione previdenziale saranno invece possibili attraverso la lente d’ingrandimento.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

LivelloTotale1 rata 40%2 rata 30%3 rata 30%
7833,03333,21249,91249,91
6728,91291,56218,67218,67
5607,33242,93182,20182,20
4562,58225,03168,78168,78
3526,14210,46157,84157,84
2465,09186,03139,53139,53
1406,30162,52121,89121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Incentivi alle assunzioni di giovani e donne nel Decreto Coesione

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 il cosiddetto “Decreto Coesione” contenente, tra le disposizioni in materia di lavoro, anche incentivi per l’assunzione di giovani e di donne residenti in zone svantaggiate (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).  

Entrano in vigore oggi le ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione di cui al D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), approvato nella seduta del 30 aprile 2024 dal Consiglio dei ministri.

 

Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Capo IV del decreto introduce, tra l’altro, misure volte a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa nel centro-nord e nel sud Italia (articoli 17, 18 e seguenti), incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21), nonché alcuni bonus per favorire le assunzioni di giovani e donne (articoli 22 e 23).

 

Bonus giovani

 

L’articolo 22 del decreto in commento introduce un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, nel rispetto di alcuni requisiti.

 

Infatti, a norma dell’articolo citato, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in questione spetta:

 

– con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

 

– nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 

– ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;

 

– con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;

 

– ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. 

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus donne

 

Il beneficio in argomento si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Anche in questo caso, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: presentazione della piattaforma rivendicativa

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Relazioni sindacali, classificazione del personale e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS. 

E’ stata presentata nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale AGIDAE, applicato ai circa 17mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche che svolgono attività nei servizi socio sanitari e socio assistenziali educativi.
Dal punto di vista normativo è stata posta attenzione al rafforzamento delle relazioni sindacali, con la richiesta di allargare i perimetri di informazione e confronto e prevedere il rafforzamento della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello. In materia di classificazione del personale i sindacati hanno chiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, al fine di valorizzare la professionalità. Chiesta anche una revisione dell’orario lavorativo al fine di una migliore conciliazione vita-lavoro e chiesta una specifica regolamentazione contrattuale dello smart working.
In generale per le OO.SS. si rende necessario un allargamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori e un generale processo di modernizzazione dei contenuti contrattuali, che prenda in considerazione i cambiamenti sociali intercorsi nel recente periodo e vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riferimento a genitorialità e malattia. Inoltre, viene sottolineata la necessità di rimettere al centro la salute e la sicurezza potenziando l’efficacia dell’azione degli RLS e garantendone il protagonismo.
In materia di previdenza complementare viene proposta l’individuazione di un fondo negoziale al fine di rendere esigibile l’istituto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Dal punto di vista economico viene richiesto l’aumento delle retribuzioni, delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, nonchè il ripristino del salario di anzianità e l’istituzione della quattordicesima mensilità. 
Infine, è stata posta attenzione anche alla formazione, con la richiesta di riconoscere la centralità del diritto allo studio ed il potenziamento dei percorsi di formazione anche individuali, volti a garantire l’occupabilità dei lavoratori. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Guardie Campestri Bari: sottoscritto l’accordo definivo per il rinnovo

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Raggiunta l’intesa tra i sindacati e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre 

Le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Bari Bat e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre, il 2 maggio 2024 hanno sottoscritto il testo definitivo per il rinnovo del CIPL che interessa i lavoratori e le lavoratrici del Settore.
Dal punto di vista del salario, è stato riconosciuto a tutti livelli un incremento economico pari al 7%, erogato in due tranche così suddivise:
– 3% dal 1° giugno 2024;
– 4% dal 1° dicembre 2024.
Inoltre, si prevede una indennità di vacanza contrattuale di 250,00 euro che sarà versata, in due quote, nella mensilità di maggio 2024 (nella misura a pari a 100,00 euro) e il saldo entro il mese di dicembre 2024.
Gli ulteriori aumenti trattati riguardano: l’indennità di reperibilità giornaliera, i periodi di comporto in caso di malattia ed infortunio, i massimali sulle polizze assicurative contro gli eventi morte o inabilità permanente.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Telecomunicazioni: riunione dei sindacati

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito della disdetta da parte delle aziende aderenti ad Assocontact i sindacati richiedono un incontro al Ministro del Lavoro 

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si sono incontrate con l’obiettivo di deliberare su eventuali iniziative a seguito della disdetta dal CCNL delle Telecomunicazioni da parte di aziende aderenti ad Assocontact,
Di seguito gli argomenti trattati. 
Richiesta di incontro ad Asstel
E’ necessario richiedere un incontro con l’associazione datoriale del CCNL delle Telecomunicazioni, considerato che diverse aziende svolgono attività per importanti committenti aderenti a Confindustria del settore TLC.
Richiesta incontro al Ministro del Lavoro
I sindacati chiedono un incontro con il Ministro del Lavoro per rendere il CCNL delle Telecomunicazioni il contratto di riferimento per l’attività di contact center.
Istituzione cabina di monitoraggio
Valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi con aziende che hanno comunicato la disdetta del CCNL.
Coinvolgimento delle confederazioni
Previsto il coinvolgimento delle Segreterie nazionali al fine di comunicare la disdetta di Assocontact per ragioni legate ai costi eccessivi.
Azioni di lotta e percorso di mobilitazione
Previste delle assemblee e mobilitazioni oltre ad ore di sciopero nelle aziende interessate

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIGS per le imprese di interesse strategico: le disposizioni

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati i contenuti del D.L. n 4/2024 con le misure di sostegno ai dipendenti e in favore dei lavoratori dell’indotto (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 62).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle imprese dell’indotto dei medesimi stabilimenti previste dal D.L. n. 4/2024, fornendo anche le relative istruzioni operative. In particolare, le realtà produttive in questione sono costituite da imprese che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge in argomento prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti  di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso del 2024, senza soluzione di continuità.

Va precisato, comunque, che a tali misure, possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

– gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

– siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176 della Legge di bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

Le istruzioni procedurali

L’INPS segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

Istruzioni Uniemens

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità (circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’INPS rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue: successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Lavoratori dell’indotto

L’articolo 2-quinquies del D.L. n. 4/2024 prevede che possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

– appartengono al settore privato;

– forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;

– sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell’accordo quadro, l’INPS evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

Infine, la circolare in commento include le modalità e i termini di invio delle domande, nonché le istruzioni procedurali e le modalità operative anche per i lavoratori dell’indotto.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia Artigianato Forlì-Cesena-Rimini: determinato l’EVR per l’anno 2024

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Il 12 aprile 2024 si sono incontrate le Associazioni Artigiane CNA Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena, CNA Costruzioni della Provincia di Rimini, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil di Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì Cesena, Fillea-Cgil di Rimini per la verifica degli Indicatori Territoriali per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2024.
Dall’analisi dei dati del triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 è emerso che i 5 parametri da esaminare sono risultati tutti positivi e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto interprovinciale 23 febbraio 2023, per quanto di competenza dell’anno 2024, l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 100% per quanto riguarda la parte di “Indicatori Territoriali” (ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%).
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che la Cassa Edile Cedaiier effettuerà alle imprese iscritte ed ai rispettivi Uffici Paghe, ogni Azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore ordinarie denunciate alla Cedaiier (per le imprese con solo “impiegati”: ore lavorate)
– volume d’affari ai fini IVA. 
L’impresa procederà al confronto dei parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento, secondo le modalità indicate nell’Accordo 23 febbraio 2023;
– con 2 parametri aziendali positivi o invariati, rispetto al triennio precedente, l’EVR sarà erogato al 100% (misura stabilita a livello territoriale);
– con 2 parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con 1 parametro aziendale negativo o invariato ed uno negativo, l’EVR sarà erogato al 50% (ovvero 50% della misura stabilita a livello territoriale).
Per i gli apprendisti, l’importo annuale di EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% di quello risultante per i lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, l’importo annuale di EVR sarà invece riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.
Di seguito la tabella contenente i valori di riferimento ed il valore del premio EVR nei due casi di “verifica aziendale” con uno o due parametri positivi o nulli. 

LivelloEVR 3,5%valore al 100%
(indicatori territoriali)
100%
(2 indicatori azien­dali positivi)
50%
(1 indicatore aziendale positivo)
1414,67 €414,67 €414,67 €207,33 €
2484,53 €484,53 €484,53 €242,27 €
Muratore 1°511,85 €511,85 €511,85 €255,92 €
3539,16 €539,16 €539,16 €269,58 €
4580,01 €580,01 €580,01 €290,01 €
5622,04 €622,04 €622,04 €311,02 €
6746,37 €746,37 €746,37 €373,19 €
7837,25 €837,25 €837,25 €418,63 €

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forli-Cesena-Rimini, dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell’indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2021 andrà verificata, a marzo 2024, in riferimento ad anno su anno). 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • …
  • 359
  • Pagina successiva »

Cerca nelle news

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Studio La Loggia Stp Srl

via F.lli Bronzetti 1
20129 Milano

P.Iva e C.F. 10387270969

Seguici su:

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

| P. IVA: 10387270969 | via F.lli Bronzetti 1 - 20129 Milano | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Save & Accept