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Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico: convertito in legge il Decreto 

19 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra gli interventi sul lavoro spiccano quelli urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei dipendenti delle imprese dell’indotto (Legge 15 marzo 2024, n. 28).

Il D.L. n. 4/2024 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico è stato convertito in Legge n. 28/2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le rilevanti modifiche subite dal provvedimento spiccano gli interventi sul lavoro, tra i quali quelli previsti dall’articolo 2-quinquies: ovvero gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale.

In particolare, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, viene riconosciuta, per il 2024, dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane.

Queste integrazioni al reddito sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Inoltre, per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

Gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

La Legge n. 28/2024 introduce anche in via sperimentale, con l’articolo 4-ter, per il 2024 e il 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, la possibilità che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Nell’accordo è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere tale accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dal 19 marzo 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l’eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell’operazione.

Il progetto, tra l’altro, l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie  per almeno 48 mesi. Al datore di lavoro, spetta nei casi previsti un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Viene anche consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Infine, per agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l’impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. 

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CCNL Poste: sottoscritto l’accordo sul premio di risultato

19 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti hanno ridefinito i crediti welfare da erogare a giugno 2024

Il 12 marzo scorso Poste Italiane S.p.A. e Slp-Cisl, Uil-Poste, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni hanno riconosciuto, ad integrazione di quanto concordato con il Verbale del 1° agosto 2023, ulteriori crediti Welfare aggiuntivi a carico dell’azienda nei confronti dei lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. che decidono di convertire il proprio Premio di Risultato in prestazioni opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma on line.
Pertanto, i crediti welfare riconosciuti nell’intesa del 1° agosto 2023 vengono ridefiniti, per il solo premio 2023 in erogazione a giugno 2024:
– credito welfare aggiuntivo pari a 100,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 10% del proprio premio;
– credito welfare aggiuntivo pari ad ulteriori 200,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale  e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 50% del proprio premio;
– credito welfare pari a 300,00 euro aggiuntivo rispetto agli importi precedenti , da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di
destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 90% del proprio premio.
| crediti welfare sono ridotti del 50% in caso di importo effettivo inferiore a 500,00 euro.
L’attribuzione del credito welfare potrà essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma, eventuali residui non potranno essere monetizzati.

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Bonus psicologo 2022 e 2023, dati di fatturazione e presentazione domande

19 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 31 maggio 2024 è possibile presentare le domande per accedere al bonus psicologo relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023 mentre, per l’anno 2022, l’INPS ricorda, tra l’altro, che gli psicoterapeuti devono inserire i dati di fatturazione entro e non oltre il 21 maggio 2024 (INPS, messaggi 18 marzo 2024, nn. 1152 e 1153).

L’INPS si occupa del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. 

 

Vengono ricordate alcune scadenze, sia relativamente all’anno 2022, sia all’anno 2023.

 

Bonus psicologo anno 2022

 

Per quanto riguarda la misura a valere sui fondi stanziati per l’anno 2022, attraverso lo scorrimento delle graduatorie è stato possibile ammettere ulteriori soggetti aventi diritto che hanno potuto visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180 giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.

 

L’INPS informa che, alla scadenza dei 180 giorni, ossia dal 26 marzo 2024, non sarà più possibile prenotare nuove sessioni di psicoterapia. 

 

Fa eccezione la regione Basilicata, per la quale la possibilità di prenotare le sedute di psicoterapia scadrà il giorno 6 maggio 2024, tenuto conto che lo scorrimento della relativa graduatoria è avvenuto in data successiva a quella degli altri territori.

 

In ogni caso, l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024: pertanto, a partire dal 22 maggio 2024, tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

 

Per ottenere il rimborso delle fatture è condizione necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) di iscrizione all’albo del professionista.

 

A conclusione delle operazioni e sulla base di eventuali risorse regionali e provinciali residue, potrà essere effettuato un ulteriore scorrimento delle rispettive graduatorie con riferimento alla domanda del Bonus psicologo per l’anno 2022. 

 

Bonus psicologo anno 2023 

 

Sulla base delle risorse stanziate per l’anno 2023, invece, l’INPS ricorda nel messaggio n. 1152/2024 che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

 

I richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, possono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato, o dalla home page del sito istituzionale – selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023” – o attraverso il Contact Center integrato.

 

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo a partire dal completamento delle attività per la definizione delle graduatorie.

 

 

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Incentivo al posticipo del pensionamento, le decorrenze per il 2024

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati i termini temporali per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1107).

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) nella disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 140), l’INPS ha fornito le decorrenze per l’accesso a tale beneficio in relazione alle diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

– 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

– 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

– 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

– 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

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CIPL Edilizia Industria Milano: stabilito l’EVR per l’anno 2024

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Verificata l’erogazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione

Il 12 marzo 2024, le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali per la conferma dell’Elemento variabile della retribuzione. Attestato l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri nel raffronto dei trienni 2020/2021/2022 e 2021/2022/2023, per l’anno corrente, l’EVR da corrispondere in quote mensili agli operai e agli impiegati (anche apprendisti) è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 31 dicembre 2023.

Verifica per il riconoscimento dell’EVR nell’anno 2024
ParametroPeso ponderaleTrienni di riferimentoDati a confrontoRilevazione del parametro
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile25%2023/22/21 
con
2022/21/20
203.785
>
177.830
Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile25%2023/22/21 

con

2022/21/20

2.048.899.016
>
1.717.032.955
Positivo
Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni25%2023/22/21 

con

2022/21/20

244.154.002
>
207.034.660
Positivo
Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile25%2023/22/21 

con

2022/21/20

27.102
>
24.715
Positivo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l’anno 2024: 100%

Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’ EVR territoriale, dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri aziendali da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 ottobre 2024.

 

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CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

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Funzionalità di “Subentro Patronato” a disposizione dei richiedenti l’AUU

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per le domande di Assegno unico e universale già presentate, i richiedenti hanno a disposizione una nuova funzionalità con cui conferire all’istituto di patronato il mandato di assistenza e rappresentanza ai fini del subentro nella gestione dell’istanza (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1108).

 

La domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), come ben noto, può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato.

L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra la nuova funzionalità di “Subentro Patronato” che consente al richiedente dell’AUU di conferire all’istituto di patronato il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso istituto di patronato.

 

Per usufruire della suddetta funzionalità, il cittadino potrà rivolgersi direttamente al nuovo patronato o, in alternativa, alle strutture territoriali dell’INPS. 

 

Il nuovo servizio è disponibile per gli operatori di patronato nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Per accedere alla funzionalità è necessario inserire il numero della domanda di AUU per la quale effettuare il subentro e il codice fiscale del richiedente.

 

Se è presente una domanda che soddisfa i criteri di ricerca inseriti, l’operatore del patronato deve confermare l’operazione attraverso l’invio (Invia OTP) di un codice numerico di riscontro. Tale OTP viene inviato al richiedente l’AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell’Istituto.

 

Dopo avere inserito correttamente il codice di riscontro fornito dal cittadino e avere verificato la correttezza dei dati presentati, l’operatore di patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità “Scegli file” e confermare l’operazione. 

 

A conclusione dell’iter di subentro, nel corso della giornata, viene inviata all’istituto di patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.

 

Per procedere alla richiesta di subentro è necessario che i contatti del richiedente l’AUU siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale: in caso contrario, il cittadino potrà rivolgersi alla struttura territoriale INPS di riferimento per procedere con la richiesta di subentro. 

 

In particolare, in questa ipotesi, per il subentro a una domanda attualmente in carico a un istituto di patronato è necessario allegare in procedura – con il relativo protocollo – sia il mandato di assistenza e rappresentanza al nuovo patronato, sia la comunicazione di revoca del mandato di assistenza all’istituto di patronato che ha attualmente in carico la domanda. Nel caso specifico in cui la domanda di interesse sia in carico al cittadino, è sufficiente il solo mandato di assistenza e rappresentanza all’istituto di patronato subentrante.

 

Il subentro viene finalizzato, quindi, con l’inserimento in procedura della suddetta documentazione e la selezione dell’istituto di patronato con il relativo ufficio territoriale che avrà in carico la domanda di AUU.

 

Anche in questa ipotesi verrà inviata una PEC all’istituto di patronato uscente con l’informazione che un nuovo soggetto è subentrato nella gestione della domanda di AUU. 

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CCNL Calzature Industria: al via le trattative per il rinnovo contrattuale

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’incontro ha ribadito quanto anticipato nella piattaforma su retribuzioni, welfare e inquadramento dei lavoratori

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL Calzature, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto riguarda circa 75mila lavoratori che operano in 4.000 imprese. Le Sigle, congiuntamente con Assocalzaturifici, hanno esposto le richieste contenute nella piattaforma sindacale, mettendo in evidenza i temi chiave, quali: inquadramento dei lavoratori, retribuzioni, welfare, conciliazione tempi vita-lavoro, senza dimenticare la formazione. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, tra le richieste dei sindacati in piattaforma si era parlato di un aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, incremento dell’elemento di garanzia retributiva e riduzione dell’orario di lavoro. Nel corso della riunione, sono state sottolineate anche le tematiche riguardanti la violenza di genere e le pari opportunità. A tal proposito si è condivisa la volontà di attivare strumenti e percorsi che hanno come obiettivo quello di superare le disparità, al fine di eliminare qualsivoglia discriminazione o violenza.
A conclusione dell’incontro, le Parti hanno individuato le prossime date per calendarizzazione delle riunioni future.

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CIPL Edilizia Industria Pordenone: definito l’EVR 2024

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli indicatori per l’Elemento variabile della retribuzione 2024

L’Ance Alto Adriatico, Fillea-Cgil, Ficla-Cisl e Feneal-Uil di Pordenone si sono riunite per determinare gli indicatori relativi all’EVR 2024 provinciale, come si evince dal verbale di accordo dell’8 marzo 2024. Le Parti sociali hanno preso atto che il numero dei parametri che presentano una variazione pari o positiva per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione sono quattro; e che, ai sensi del comma 9 degli art. 19 e 20 del CIPL del 13 settembre 2022, essendo stata raggiunta una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati, l’EVR per il 2024 è fissato nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. 

Verifica andamento indicatori/parametri con riferimento ai dati dell’ultimo anno disponibile
Verifica 2023 per EVR erogabile nel corso del 2024
 Peso ponderaleTriennio di riferimentoConfronto tra le medie dei trienniSegno dell’indicatore ai fini del calcolo dell’EVR
Numero lavoratori iscritti in CE25,002020-2021-2022

VS

4.027 positivo
2019-2020-20213.606
Monte salari denunciato in CE25,002020-2021-2022

VS

32.602.578positivo
2019-2020-202130.534.372
Ore denunciate in CE25,002020-2021-2022

VS

2.949.015positivo
2019-2020-20212.800.505
Ore complessive di CIG25,002020-2021-2022

VS

271.980positivo
2019-2020-2021295.411
Esito verifica EVR erogabile nella misura del 100% della misura piena 4%

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CCNL Restauro Beni Culturali: siglato il contratto

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e l’ampliamento delle tutele dal punto di vista formativo e sanitario

Il 6 marzo 2024 è stato sottoscritto tra l’Ari – Associazione Restauratori d’Italia, la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Mondo Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro autonomo in generale, e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, assistita dall’Unione Generale del Lavoro, con l’assistenza tecnica di Anci – Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di restauro, valido fino al 5 marzo 2027. 
Il campo di applicazione del contratto è strettamente connesso con l’attività di restauro specialistico ed in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti garantisce ai propri dipendenti equivalenza di tutele rispetto ad altri contratti di categoria. 
Nel nuovo contratto sono previsti aumenti retributivi, nonchè l’ampliamento delle tutele in materia di previdenza sanitaria e di formazione. Grazie al fondo paritetico nazionale FondItalia, è garantita l’opportunità di una formazione continua, basilare per la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze. Attraverso l’attività dell’Ente Bilaterale vengono invece assicurate ai lavoratori le tutele economiche e normative attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Con il rinnovo contrattuale in questione, affermano le OO.SS., viene ulteriormente rafforzata e perfezionata l’autonomia delle imprese e dei professionisti che operano nel settore. 

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