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Domestici: l’importo dei contributi per l’anno 2023

3 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L’INPS ha reso noti gli importi contributivi per l’anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall’ISTAT, è stata pari all‘8,1%.

L’Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l’importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

– fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

– oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

– fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

– orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l’INPS presenta anche altri valori, tra i quali l’importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l’Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

 

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Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

3 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

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Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale

3 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 

L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

 

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:

 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)
  
Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 

Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

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CCNL Chimica – Piccola Industria: trattativa in corso

2 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Primo incontro tra i sindacati dei chimici e l’associazione delle piccole e medie impese per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2022

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro delle piccole e medie imprese aderenti all’Associazione Unionchimica Confapi. Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, vede nel settore l’occupazione di circa 56.000 tra lavoratrici e lavoratori distribuiti in circa 3.800 PMI.
Dal punto di vista economico la richiesta di aumento salariale avanzata dalle organizzazioni sindacali nella piattaforma rivendicativa è stata di:
– 177,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
– 219,00 euro per il comparto plastica e gomma;
– 203,00 euro per il comparto abrasivi e vetro;
– 201,00 euro per il comparto ceramica.
Sono state richieste anche maggiorazioni per turni e straordinari e un aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo di Previdenziale Integrativa Fondapi.
Dal punto di vista normativo è stata data rilevanza alle richieste di avanzamento in tema di diritto del lavoro.
Nel primo incontro Confapi ha evidenziato le difficoltà presenti in alcuni settori di riferimento, riservandosi di condurre un approfondimento delle tematiche illustrate nella piattaforma sindacale.
I rappresentanti dei lavoratori hanno condiviso l’esigenza di raggiungere un’intesa in tempi celeri e per tal motivo è stato già programmato, nell’ottica di un costruttivo sviluppo delle trattative per il rinnovo del contratto, il prossimo incontro con la presenza delle delegazioni trattanti il giorno 28 Febbraio. 

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CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo

2 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumenti retributivi a partire dal 1° febbraio 2023

È stato sottoscritto il 20 Gennaio 2023 presso la sede della Conflavoro PMI il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli Installatori e Manutentori di Piscine, tra Conflavoro PMI, e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal.
Di seguito i minimi retributivi a partire dal 1° febbraio 2023. 

LivelliMinimo
Quadro A 1.774,00 euro
Quadro B 1.774,00 euro
Quarto livello1.650,50 euro
Terzo livello 1.500,00 euro
Secondo livello 1.378,15 euro
Primo livello 1.318,00 euro

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Determinazione dei minimi retributivi e calcoli contributivi per il 2023

2 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha reso nota la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 e l’aggiornamento degli altri valori che incidono sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali (INPS, circolare 1° febbraio 2023, n. 11). 

L’INPS ha comunicato con la circolare in commento la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella circolare in oggetto, l’INPS riporta, inoltre, diversi casi di minimali retributivi e contributivi e di rivalutazioni di importi per prestazioni e calcoli contributivi illustrati dall’INPS nella circolare in commento. Di seguito, se ne riportano alcuni.

 

Minimali di retribuzione giornaliera

 

Va ricordato, innanzitutto, che per tutti i lavoratori la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. In particolare, per quel che riguarda il cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Comunque, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Considerato che nel 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’8,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari 567,94 euro mensili) se di importo inferiore.

 

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

 

In questo caso, per l’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale è stato fissata per i salari medi convenzionali la misura della rivalutazione, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. In questo modo, tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2023, a 29,98 euro.

Questo limite vale anche gli equipaggi delle navi da pesca, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Invece, per quel che riguarda la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2023, essa è fissata in 750 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

 

Minimale ai fini contributivi per lavoratori a tempo parziale

 

Infine, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 53,95 euro x 6/40 =8,09 euro.

Nel caso, invece, che l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 53,95 euro x 5/36 =7,49 euro.

 

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Possibile nominare più medici competenti per i lavoratori in smart working?

2 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una risposta positiva in merito alla nomina di ulteriori medici competenti oltre a quelli già designati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti in considerazione delle prestazioni svolte in smart working (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 1 febbraio 2023, n. 1).

Nello specifico, il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano a operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori ivi operanti.

 

La finalità che si vuole perseguire è quella di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”.

 

L’articolo 3, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, estende l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII (attrezzature munite di videoterminali), a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

 

Come noto, la “sorveglianza sanitaria” è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 39 del citato decreto n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

 

Il Ministero, pertanto, ritiene che la nomina di più medici competenti possa essere ricondotta proprio nell’ambito della sopra richiamata previsione normativa e che, dunque, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti in relazione ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in smart working e nelle aree territoriali in cui gli stessi si trovano, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

 

Ovviamente, nel caso in cui trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto richiamato.

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CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: aumenti retributivi da marzo 2023

2 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021

Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l’erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.

Lavoratori qualificati

 

LivelloMinimo
61.906,06
Quadro1.906,06
51.660,95
Operaio Specializzato Super1.542,22
41.527,57
Operaio Specializzato1.451,98
31.435,80
Operaio Qualificato Super1.389,33
Operaio Qualificato1.356,16
21.353,46
Operaio Comune1.251,66
11.251,66

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006

 

LivelloDa meseA meseMinimo
Operaio Qual. Super161.251,66
7141.356,16
15361.389,33
Operaio Qualificato161.251,66
7241.356,16
Operaio Spec. Super1181.389,33
19361.451,98
37601.542,22
Operaio Specializzato1121.356,16
13261.389,33
27421.451,98
Impiegati 2161.251,66
7241.353,46
Impiegati 3161.251,66
7201.353,46
21361.435,80
Impiegati 41121.353,46
13261.435,80
27421.527,57
Impiegati 51141.435,80
15301.527,57
31481.660,95
Impiegati 61181.527,57
19361.660,95
37601.906,06

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021

 

LivelloDa meseA meseMinimo
Op. Qual. Super1101.251,66
11161.356,16
17221.389,33
Op. Qualificato1101.251,66
11201.356,16
Op. Specializ.1121.356,16
13241.389,33
25321.451,98
Op.S.Specializ.1121.389,33
13241.451,98
25361.542,22
Impiegati 21101.251,66
11201.251,66
Impiegati 31101.251,66
11161.353,46
17221.435,80
Impiegati 41121.353,46
13241.435,80
25321.527,57
Impiegati 51121.435,80
13241.527,57
25361.660,95
Impiegati 61121.527,57
13241.660,95
25361.906,06

 

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CCNL Pesca Cooperative: a marzo la seconda tranche di aumenti contrattuali

1 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la prima tranche di aumento contrattuale è stata erogata da dicembre 2022 

Con accordo siglato il 30 novembre 2022 Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno definito gli incrementi contrattuali per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

LivelloMinimo dal 1° marzo 2023
Quadro2.330,49
12.186,65
22.014,02
31.855,77
41.726,30
51.639,98
61.568,06
71.438,57

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CCNL Agenzie Ippiche: prevista Una Tantum con il mese di marzo

1 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Quota Una Tantum al personale dipendente del settore Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi

Il verbale di accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2022, tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha previsto, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, la corresponsione di un importo lordo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

 

LivelloUT 01/01/2023UT 01/03/2023
Quadri347,22260,42
I312,78234,58
II270,56202,92
III231,25173,44
IV200,00150,00
V180,69135,52
VI162,22121,67
VII138,89104,17
Operatori di venditaUT 01/01/2023UT 01/03/2023
I categoria188,79141,60
II categoria158,50118,88

 

Gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022, mentre non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e contratto. Vengono considerati e quindi computati, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Infine, tali quote, non sono utili ai fini del computo di istituti contrattuali, né del TFR.

 

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