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Ebit: realizzata l’intesa per nuove prestazioni straordinarie

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Novità in materia di formazione e sostegno familiare

Realizzata l’intesa per le nuove prestazioni a carattere straordinario da parte dell’Ebit (Ente Bilaterale Industria Turistica), al fine di poter rispondere alle esigenze di sostegno circa il reddito percepito ed il welfare familiare.
Sfruttando le risorse residue del precedente intervento straordinario, per tutti coloro interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata convenuta l’introduzione di due sostegni familiari:
– il primo prevede un contributo alla genitorialità, a titolo di Una Tantum pari a 200,00 euro per un figlio fiscalmente a carico e di età compresa tra zero e 18 anni; per familiari non autosufficienti;
– il secondo un contributo Una Tantum pari a 500,00 euro al dipendente iscritto all’ Ebit con familiare, convivente e non, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%, o con grave disabilità come previsto dalla L. n. 104/1992.
I contributi anzidetti, sono erogabili agli iscritti con un Isee pari o inferiori a 25mila euro annui, ed ai dipendenti di aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria turistica.
E’ poi previsto un ulteriore contributo legato alla formazione ed aggiornamento rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici di imprese che non hanno operato licenziamenti nel periodo tra gennaio 2022 e la data di presentazione del progetto.
Ove, per comprovate esigenze organizzative, l’erogazione della formazione avvenga fuori dall’orario di lavoro, e per un massimo di 16 ore, la partecipazione è volontaria ed incentivata con il riconoscimento di un’indennità pari a 10,00 euro l’ora.
L’Ente Bilaterale predisporrà, inoltre, procedure e modulistica entro il mese di gennaio 2023, al fine di essere operativo a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Da ultimo, si può ben osservare che, l’intesa ha raccolto positivamente le richieste avanzate, unitamente ai precedenti interventi, ponendo quindi le basi per una riforma sostanziale del sistema bilaterale nel settore. Difatti, ciò a cui si vuole giungere è un sistema in cui, le prestazioni, vengano garantite in modo stabile ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 

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CCNL Scuola Pubblica: siglata l’intesa sulla parte economica

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da dicembre 2022 aumenti retributivi e pagamento degli arretrati per tutti i dipendenti del settore scolastico

Il 6 dicembre è stato siglato il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativamente al triennio 2019-2021.
Il nuovo CCNL prevede l’aumento degli stipendi a partire da dicembre 2022 per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto sopra indicato.
L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità sarà pari a 98,00 euro al mese, mentre nello specifico per gli insegnanti sarà pari a 101,00 euro al mese.
E’ prevista, inoltre, la corresponsione di arretrati  per 2.362,49 euro medi  per tutto il personale della scuola, per i docenti l’ammontare sarà di 2.450,00 euro medi.
Previste, invece, per il 15 dicembre le trattative sulla parte normativa, sulle relazioni sindacali e sulle sanzioni disciplinari.
I sindacati di categoria si ritengono soddisfatti ed auspicano di siglare anche la parte normativa entro gennaio 2023.
 

 

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Il lavoro domestico in regime di somministrazione

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).

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Assegno sociale per stranieri: i requisiti per ottenerlo

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce chiarimenti in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi (INPS, circolare 12 dicembre 2022, n. 131).

L’intervento dell’Istituto riguardante i requisiti necessari all’ottenimento dell’assegno sociale da parte di cittadini stranieri sia appartenenti a Stati dell’Unione Europea, sia extracomunitari o apolidi, si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale. Nel caso dei cittadini stranieri, infatti, a partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto dall’articolo 20, comma 10 del D.L. n. 112/2008 l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Dato che la norma citata non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno legale e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, applica l’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Nel caso dell’assegno sociale, pertanto, l’INPS ritiene che per analogia possa applicarsi la suddivisione del decennio in due periodi quinquennali consecutivi, con la verifica delle ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio; nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio.

Infine, nella circolare in oggetto vengono, tra l’altro, illustrati i requisiti richiesti per il riconoscimento della maggiorazione del trattamento prevista dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001.

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CCNL Aerei Compagnie Straniere (Fairo): rinnovata la sezione economica

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento dei minimi retributivi, previdenza integrativa e corresponsione dell’Una Tantum a partire da dicembre 2022

Il Contratto Collettivo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, applicato ai dipendenti delle compagnie aeree straniere affiliate a Fairo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-TA, prospetta importanti novità dal 1° dicembre 2022 per i lavoratori del settore circa l’aumento dei minimi salariali, la previdenza integrativa, nonché la corresponsione dell’Una Tantum, di seguito meglio specificate.

 

Minimi retributivi

 

LivelliMinimi
Quadro2.270,38
12.157,12
2A2.061,48
2B1.977,98
31.890,75
41.817,18
51.764,54
61.715,05
71.635,28
81.631,19

E’ da aggiungere che, tali importi, sono comprensivi del Superminimo Fairo, e che, a questo, deve esser sommato l’ammontare di 10,33 euro a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).

Una Tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2017 – 30 novembre 2022, ai lavoratori in servizio al 5 dicembre 2022, viene corrisposta, entro dicembre 2022, un importo a titolo di Una Tantum, pari a:
– 1.950,00 euro, per i dipendenti inquadrati nel Livello Q;
– 1.850,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 1, 2A, 2B;
– 1.750,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017, il compenso è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione al 30 novembre 2022. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
L’Una Tantum è poi ridotta nei contratti part-time e non è utile per alcun istituto contrattuale o legale, ed esclusa dal calcolo del TFR.
Ai fini dell’erogazione, vengono altresì presi in considerazione, i livelli di inquadramento ed il lavoro part-time svolto al 30 novembre 2022.
Le assenze nel periodo anzidetto, non hanno effetto ai fini del calcolo.

Previdenza integrativa
Dal 1° dicembre 2022, il contributo al Fondo Prevaer, e a carico dell’azienda, è aumentato al 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR.

 

 

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Fondo Nuove Competenze: le integrazioni dell’Avviso 2022

13 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’ANPAL interviene apportando modifiche all’Avviso 2022 finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, seconda edizione, fornendo chiarimenti su alcuni aspetti (ANPAL, comunicato 12 dicembre 2022).

Le novità sono pubblicate nel decreto del commissario straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022. La modifica – a ridosso della data odierna di inizio di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo – si è resa necessaria al fine di chiarire meglio, in particolare, la tempistica della rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento e le modalità con cui i Fondi Paritetici Interprofessionali concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Fondo Nuove Competenze, anche in caso di finanziamento parziale del progetto formativo.

 

Con riferimento al primo punto, viene ora precisato che il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze (paragrafo 4 dell’Avviso). Tale possibilità, dunque, si aggiunge a quella originariamente prevista nell’Avviso secondo cui le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, devono concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

 

Sul fronte dei finanziamenti, invece, è stabilito che si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo (paragrafo 7, quarto capoverso). 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento del percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali: viene eliminato il riferimento al finanziamento “dell’intero” percorso formativo dal paragrafo 7, quinto capoverso.

 

Analogamente, le parole “finanziamento dell’intero progetto presentato”, sono sostituite da “finanziamento del progetto presentato” (paragrafo 9, penultimo capoverso). 

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CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo), dal 1°gennaio 2023 possibile aumento dello stipendio

12 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Incremento stimato del 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all’80% della retribuzione

Il CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo), applicabile agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter, etc.) addetti al funzionamento della vita familiare, scadrà il prossimo 31 dicembre e, come stabilito dall’art. 38 del CCNL, qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti sociali sulla parte retributiva (è previsto nei prossimi giorni il termine per la convocazione della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo da parte del Ministero del Lavoro), dal 1° gennaio 2023 potrebbe scattare l’aumento automatico. Tale aumento sarà pari al 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all’80% dell’inflazione basata sugli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall’Istat.L’incremento in busta paga stimato dal sindacato di categoria potrebbe arrivare fino a 125,00 euro in più al mese, per un totale di circa 2.000,00 euro l’anno.I nuovi costi a carico delle famiglie saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delle pensioni, di cui beneficerà una platea ristretta, o dal rinnovo dei contratti collettivi di alcuni comparti scaduti da tempo.Per tale motivo, le associazioni datoriali auspicano per un celere confronto con i sindacati al fine di arrivare ad uno scaglionamento nel tempo di questi incrementi, che sicuramente graveranno sui budget familiari, già intaccati dagli aumenti del prezzo del gas e delle bollette.

 

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Decontribuzione Sud, ok dell’Europa alla proroga fino al 31 dicembre 2023

12 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

La Commissione europea ha approvato il 6 dicembre la richiesta italiana di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia meridionale (Commissione europea, comunicato 6 dicembre 2022 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 dicembre 2022).

Con la decisione del 6 dicembre 2022, la Commissione europea ha dato il suo consenso alla richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2023, della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia meridionale nel contesto della guerra della Russia con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Sud. La misura è aperta alle imprese dell’Italia meridionale attive in tutti i settori ad eccezione di quello finanziario, agricolo primario e del lavoro domestico.

L’Italia aveva notificato le seguenti modifiche al regime esistente: i) un aumento del bilancio di 5,7 miliardi di euro; ii) una proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo entro cui può essere concesso l’aiuto; e iii) un aumento dei massimali di aiuto, in linea con il quadro temporaneo di crisi modificato il 28 ottobre 2022.

La Commissione europea, da parte sua, ha constatato che il regime italiano modificato rimane in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l’aiuto non supererà 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per impresa attiva in tutti gli altri settori.

 

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Autoliquidazione 2022/2023 e basi di calcolo: le istruzioni operative

12 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

L’INAIL fornisce le indicazioni sui servizi online di “Comunicazione Basi di Calcolo”, “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” ai fini dell’autoliquidazione 2022/2023 (INAIL, nota 6 dicembre 2022, n. 11093).

L’INAIL informa che, dal 6 dicembre 2022, è disponibile il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2022/2023, accedendo nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” del sito istituzionale.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

Da quest’anno è stata introdotta una novità nel servizio online “Richiesta Basi di calcolo”: infatti, il servizio permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione. json.

Dal 21 dicembre 2022 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Nella nota operativa in commento, sono infine fornite le istruzioni per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”.

 

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CCNL Grafica Editoria – Industria: pronta la piattaforma per il rinnovo

12 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, welfare e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS.

Le OO.SS. di settore Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista della scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2022, hanno presentato nei giorni scorsi la piattaforma per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e alle aziende editoriali anche multimediali.

 

Decorrenza e durata

Il CCNL avrà una durata triennale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025), sia per la parte economica che per la parte normativa. 

 

Sfera di applicazione

Proposto l’aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, sulla base delle innovazioni tecnologiche e alle conseguenze che esse generano nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro, mediante un riordino di tale materia sia nelle declaratorie che nei profili professionali, con particolare riferimento:
– all’aggiornamento delle figure professionali relative al mondo redazionale;
– all’introduzione di specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali e al mondo digitale della produzione di contenuti e della comunicazione;
– alla riduzione del periodo di iter professionale (con particolare attenzione ai livelli D1 e D2) considerando anche i periodi lavorati con contratto a termine e/o somministrazione.

Richiesto inoltre un aggiornamento delle aree di attività rappresentate, attraverso due azioni distinte:
– un’azione progettuale di intercettazione del mondo ICT e delle attività digitali inerenti il sistema della comunicazione e della produzione di contenuti editoriali, al fine di offrire alle aziende un contenitore contrattuale più coerente e rappresentativo delle attività;
– un’azione strutturale che preveda l’individuazione di contratti minori, per il numero di addetti e aziende rappresentate.

 

Aumenti retributivi
Richiesto un aumento salariale che, tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni per il prossimo triennio.

 

Formazione
La formazione continua rappresenta un elemento centrale per l’aggiornamento e la gestione dei processi evolutivi del settore, sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. A tal fine i sindacati richiedono l’implementazione del ruolo dell’ENIPG, anche in relazione al settore dell’editoriale digitale, con percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale.

 

Contrattazione di secondo livello
Proposta la ridefinizione e l’adeguamento economico dell’elemento di garanzia retributiva per tutelarne l’effettiva erogazione e rendere sempre più esigibile la contrattazione di secondo livello. In questi anni, infatti, la contrattazione di secondo livello si è sempre più consolidata anche attraverso il riconoscimento dello strumento del welfare aziendale, in grado di offrire beni e servizi alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. In tale direzione, per estenderla maggiormente e rendere lo strumento più efficace ed omogeneo in termine di quantità e qualità, le OO.SS. ritengono utile avviare un confronto per verificare la fattibilità di una piattaforma welfare di settore di secondo livello, anche in un’ottica di efficientamento di gestione e quindi di incentivazione all’utilizzo da parte delle piccole aziende. 

 

Rapporto di lavoro
Proposta altresì la rimodulazione degli orari di lavoro, attraverso la definizione di nuovi modelli organizzativi, e la stesura di un accordo quadro sullo smart working. 
Richiesti inoltre 3 giorni di permesso annui, da utilizzare per visite mediche o studio/formazione professionale.

 

Tutela della genitorialità
I sindacati propongono l’apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, mediante strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.

 

Welfare
Richiesto l’aumento del contributo, a carico azienda, dall’1,2% all’1,5% al Fondo Byblos, mantenendo l’attuale quota aggiuntiva per gli assunti dopo il 2015.
Per il Fondo Salute Sempre i sindacati propongono la stabilizzazione del contributo aziendale e l’estensione della copertura per i contratti a termine. 

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